N.d.C. 2011/4 – Divieto di interpretazioni personali e reclami

Si riporta qui di seguito uno stralcio della proposta della Commissione Ufficiali di Gara, approvata dal Consiglio di Presidenza FITArco, prot. 4895 del 31 agosto 2011, da considerarsi vincolante ed applicabile.

“Si conviene che per il futuro non sarà concesso a nessun Giudice di Gara di applicare interpretazioni personali durante la direzione della gara stessa, ma il quesito dovrà essere inoltrato all’attenzione della Commissione il giorno successivo all’evento, permettendo all’interessato l’esecuzione della competizione sub judice.
La Commissione valuterà, oggettivamente, l’argomento e provvederà ad emettere una comunicazione ufficiale che potrà essere applicata, ufficialmente, solo dopo che questa verrà pubblicata sul sito Fitarco e sul portale dei GDG.
Eventuali applicazioni arbitrarie del regolamento da parte dei GDG, non conformi alle normative, se contestate e riportate sul verbale di gara, saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione stessa che potrà emanare provvedimenti di richiamo o sospensivi dell’attività arbitrale del GDG interessato.
Per maggiore trasparenza, sarà pubblicata sul sito Federale una nota che ribadisca il diritto, di ciascun atleta in gara, di poter riportare sul verbale eventuali scorrettezze o violazioni del regolamento.
La Commissione prenderà atto dei casi segnalati e potrà procedere nel loro merito, solo se inclusi nel verbale gara ufficiale.”